Il Parlamento approva la nuova legge elettorale, denominata “Melonellum”, che sostituisce il Rosatellum. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, modifica le modalità di candidatura e disciplina il voto dei cittadini temporaneamente domiciliati lontano dalla propria residenza.
Con 227 voti favorevoli e 164 contrari, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, mediante scrutinio segreto, la riforma della legge elettorale. Il risultato è stato accolto con soddisfazione dalle forze politiche della maggioranza, mentre i gruppi di opposizione hanno contestato il contenuto del provvedimento e le modalità seguite durante l'iter parlamentare.
La riforma, conosciuta come Melonellum, supera il precedente modello elettorale e introduce nuove disposizioni per l'assegnazione dei seggi, la presentazione delle candidature e l'esercizio del diritto di voto.
Sistema proporzionale e premio di maggioranza
Il nuovo meccanismo elettorale si fonda sulla distribuzione proporzionale dei seggi, affiancata da un premio destinato alle coalizioni che raggiungono una determinata soglia di consenso.
Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario conseguire almeno il 42% dei voti. Alla coalizione che soddisfa questo requisito potranno essere attribuiti 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, nel rispetto dei limiti complessivi fissati rispettivamente a 220 deputati e 113 senatori.
Qualora nessuno schieramento raggiunga la percentuale richiesta, anche soltanto in uno dei due rami del Parlamento, troverà applicazione il criterio proporzionale senza l'attribuzione del premio.
La riforma elimina inoltre i collegi uninominali, modificando così uno degli elementi caratteristici del Rosatellum.
Preferenze, capilista e soglie di accesso
Tra le novità figura l'introduzione delle preferenze per l'elezione del Senato, pur mantenendo il sistema dei capilista bloccati.
Gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze, rispettando il principio dell'alternanza di genere. La scelta riguarderà i candidati collocati dalla seconda posizione in avanti, all'interno di liste composte da sei nominativi.
I seggi derivanti dal premio di maggioranza saranno assegnati attraverso appositi listini circoscrizionali. I candidati inseriti in questi elenchi dovranno figurare anche come capilista.
Restano confermate le soglie di sbarramento del 10% per le coalizioni e del 3% per le singole liste, comprese quelle appartenenti a uno schieramento. È tuttavia previsto un meccanismo di recupero che consente, per ciascuna coalizione, l'ammissione della prima lista rimasta al di sotto del limite del 3%.
Ai fini del calcolo del risultato elettorale complessivo di una coalizione saranno conteggiati anche i voti raccolti dalle liste collegate che non abbiano superato la soglia minima. Questa disposizione è stata mantenuta dopo l'eliminazione, durante l'esame al Senato, della norma finalizzata a limitare la frammentazione delle formazioni politiche.
Nuove condizioni per la presentazione delle liste
Cambiano anche gli adempimenti richiesti ai partiti per partecipare alle elezioni.
Le formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare dovranno raccogliere 6.000 sottoscrizioni per ciascun collegio, rispetto alle precedenti 1.500. Il numero complessivo delle firme necessarie potrà quindi raggiungere quota 450.000.
Una disciplina più favorevole è prevista per i partiti che, al momento della convocazione delle elezioni, dispongano di un gruppo o di una componente parlamentare in almeno una Camera. Per queste formazioni resterà sufficiente la raccolta di 1.500 firme per collegio.
Saranno invece esonerati dall'obbligo i partiti rappresentati attraverso un proprio gruppo in entrambi i rami del Parlamento alla data del 31 dicembre 2025.
Nell'eventualità di uno scioglimento anticipato delle Camere, il numero delle sottoscrizioni richieste sarà ridotto della metà.
Indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio
Un ulteriore cambiamento riguarda l'obbligo, per i partiti e le coalizioni, di individuare preventivamente la personalità che intendono proporre al Presidente della Repubblica per la guida del Governo.
Il nominativo dovrà essere riportato nel programma elettorale depositato dalle forze politiche. La mancata indicazione comporterà l'inammissibilità della candidatura elettorale.
La disposizione precisa che tale designazione non modifica le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato, al quale continua a spettare la nomina del Presidente del Consiglio.
Il nome indicato dai partiti non sarà comunque riportato sulla scheda elettorale.
La misura ha suscitato le critiche delle opposizioni, che ne contestano la compatibilità con l'assetto costituzionale e ritengono che possa rappresentare una forma indiretta di rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio.
Voto fuori sede anche per chi assiste familiari
La riforma interviene sulle possibilità di partecipazione elettorale dei cittadini che vivono temporaneamente in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.
Potranno votare nel luogo di domicilio temporaneo coloro che vi risiedano per un periodo di almeno nove mesi. Per le persone trasferitesi per esigenze sanitarie, il requisito temporale scende a tre mesi.
L'accesso a questa modalità richiederà l'iscrizione in un registro dedicato, attraverso una specifica domanda da presentare entro trenta giorni dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno quarantacinque giorni prima della consultazione.
Nel corso dell'esame parlamentare la possibilità è stata estesa anche ai caregiver familiari impegnati nell'assistenza di persone bisognose di cure in una regione diversa da quella in cui risultano elettoralmente iscritti.