A partire dal 4 settembre 2026, l’INPS ha introdotto una rilevante novità riguardante la decorrenza della tutela previdenziale nei casi di infermità, superando il principio secondo cui la copertura decorre esclusivamente dalla data di effettiva emissione del documento medico. Se in precedenza la retrodatazione di ventiquattr’ore era concessa unicamente in presenza di una visita medica svolta al domicilio del dipendente, le nuove disposizioni estendono tale facoltà anche ai controlli effettuati in ambulatorio. Questa possibilità si attiva qualora il medico curante, per ragioni assistenziali o organizzative, sia impossibilitato a ricevere il paziente nella medesima giornata o a recarsi presso la sua abitazione entro il giorno seguente. La misura trova applicazione non soltanto nei casi di primo rilascio, ma anche per le attestazioni di continuazione o ricaduta dello stato patologico. Rimane tuttavia invalicabile il limite temporale massimo di un solo giorno antecedente: qualora nel documento venga indicata una data d'inizio ancora precedente, l'Istituto previdenziale riconoscerà la prestazione soltanto a decorrere dal momento in cui il certificato è stato concretamente redatto. È inoltre fondamentale evidenziare che la retrodatazione non è consentita quando il giorno d'inizio della malattia coincide con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, situazioni nelle quali il lavoratore è tenuto a rivolgersi tempestivamente ai servizi di continuità assistenziale o alla guardia medica nello stesso giorno in cui si manifesta l'evento. Tali prescrizioni operative si applicano rigorosamente a tutti i certificati emessi dal 4 settembre 2026 in poi, mentre gli eventi insorti prima di tale data restano disciplinati dal quadro normativo previgente.
Vincenzo Tumminello